La normativa di riferimento in materia di sterilizzazione di rifiuti ospedalieri
L’installazione di macchinari per la sterilizzazione di rifiuti sanitari potenzialmente infetti, a livello normativo, trova le sue linee guida all’interno del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, in quanto norma di riferimento per i rifiuti classificati come rifiuti sanitari, così come da indicazioni del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 Parte IV, art. 277 comma 1.
Secondo la norma tecnica di riferimento UNI 10384, l’impianto di sterilizzazione deve essere esclusivamente dedicato ai rifiuti a rischio infettivo (CER 18.01.03 – CER 18.02.02) prodotti dalla struttura sanitaria in cui risulta installato. L’impianto di sterilizzazione non necessita autorizzazione, ma il responsabile deve dare comunicazione preventiva alle PPAA di riferimento ai fini dell’effettuazione dei controlli periodici e di convalida dell’impianto.
Il rifiuto inizialmente “classificato” con codice CER 18.01.03, in seguito al processo di sterilizzazione diventa un materiale inerte classificabile con codice CER 20.03.01 “Rifiuti Urbani Indifferenziati” come indicato dall’art. 9 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n 254.